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Novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Legge n. 215/2021.


Con il D.L. n. 146/2021 (decreto in materia fiscale, in termini generali) e la Legge n. 215/2021, il Governo decide di fornire un chiaro segnale di interesse per la salute e sicurezza sul lavoro. La logica dell’intervento del D.L. n. 146/2021 è soprattutto repressiva (si potenziano le attività di vigilanza e si rivisita la sospensione dell’attività imprenditoriale).

In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 il Parlamento conferma le previsioni del D.L. e aggiunge altre disposizioni. Esse vengono contenute tutte nella Legge n. 17 di dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021.

Di seguito si illustreranno le principali innovazioni.



L’obbligo di individuare il preposto e la rivisitazione dei compiti del preposto

La legge n. 215/2021 introduce un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

Viene qui previsto un obbligo di “individuazione” del preposto, cioè di identificazione del medesimo, da realizzarsi in qualunque modo idoneo allo

scopo (sempre che l’azienda non l’abbia già fatto), ad esempio per mezzo di una lettera di incarico. La disposizione prevede, altresì, che i contratti e gli accordi collettivi possano (non che debbano) prevedere una somma di denaro da corrispondere al preposto per lo svolgimento delle attività del medesimo.


La regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la modifica dell’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

  • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori.

  • f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

L’obbligo di individuare il preposto negli appalti

Dunque, è obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indichino al datore di lavoro committente chi tra i propri lavoratori svolga attività da preposto nell’ambito delle attività di “lavori, servizi e forniture” che si svolgano nel ciclo produttivo del datore di lavoro committente e nei luoghi di lavoro dei quali il committente abbia la disponibilità giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.


Novità in materia di formazione

Entro il 30 giugno 2022 - La disposizione prevede la futura rivisitazione dell’attuale, complessa, disciplina in materia, fermo restando che l’Accordo che dovrà essere emanato – che supererà ed abrogherà quelli oggi vigenti – dovrà regolare l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento (che dovrà essere fatta on the job). L’accordo dovrà anche disciplinare la formazione per i dirigenti e i preposti.


Viene modificato dalla legge n. 215/2021 l’articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito, chiarendo in modo piu puntuale in cosa consista l’attività di addestramento, da considerarsi “aggiuntiva” a quella di formazione, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma prevede ora espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.


Novità in materia di vigilanza

Con il D.L. n. 146/2021 la vigilanza e anche competenza ≪generale≫ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Tale scelta e stata confermata dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

L’INL e stato fortemente valorizzato (prevedendosi anche l’assunzione di oltre 1000 nuove unita di personale, oltre a 64 nuovi Carabinieri del nucleo operante presso l’INL).


Novità in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale

Il D.L 146/2021 Prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale in Caso di «gravi» violazioni. L’ispettorato nazionale per il lavoro (INL) con circolari n. 3 (9 novembre 2021) e 4 (del 9 dicembre 2021) ha fornito chiarimenti in merito ai caso di Sospensione dell'attività (Art. 14 del d.lgs. N. 81/2008).

Il D.L. 146/2021 prevede innanzitutto la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora l’ispettore riscontri la presenza di lavoratori in nero in percentuale superiore al 10% (la norma precedente prevedeva il 20%).


Casi di sospensione dell’attività imprenditoriale

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (art. 29, Comma 1, del D. Lgs. N. 81/2008).

  2. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e Nomina del relativo responsabile.

  3. Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione (articolo 46, comma 2, del D. Lgs. N. 81/2008).

  4. Mancata elaborazione POS (piano operativo di sicurezza).

  5. Mancata formazione e addestramento.

  6. Mancata fornitura dispositivi di protezione anti caduta.

  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto.

  8. Mancanza di armature di sostegno.

  9. Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione.

  10. Presenza di conduttori in tensione nudi senza protezioni idonee.

  11. Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti.

  12. Omessa vigilanza su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

  13. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

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